CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. II
Art. 2615 bis
2889 / 3261Situazione patrimoniale.
In vigore dal 22 giu 1976
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli , n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2615-bis