Art. 2611 · Cause di scioglimento.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XCapo IISez. I

Art. 2611

2884 / 3261

Cause di scioglimento.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; 3) per volontà unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell', se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge; 6) per le altre cause previste nel contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2611