CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. I
Art. 2611
2884 / 3261Cause di scioglimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell', se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2611