CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. I
Art. 2610
2883 / 3261Trasferimento dell'azienda.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2610