CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II›Sez. I
Art. 2605
2878 / 3261Controllo sull'attività dei singoli consorziati.
In vigore dal 19 apr 1942
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2605