Art. 2605 · Controllo sull'attività dei singoli consorziati.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XCapo IISez. I

Art. 2605

2878 / 3261

Controllo sull'attività dei singoli consorziati.

In vigore dal 19 apr 1942
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
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