Art. 2601 · Azione delle associazioni professionali.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo I›Sez. II

Art. 2601

2892 / 3280

Azione delle associazioni professionali.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2601