CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo I›Sez. I
Art. 2595
2867 / 3261Limiti legali della concorrenza.
In vigore dal 19 apr 1942
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2595