CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo I
Art. 2561
2833 / 3261Usufrutto dell'azienda.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2561