Art. 2556 · Imprese soggette a registrazione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo I

Art. 2556

2828 / 3261

Imprese soggette a registrazione.

In vigore dal 4 set 1993
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. 92a

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1993, n. 310, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2556