Art. 2554 · Partecipazione agli utili e alle perdite.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VII

Art. 2554

2826 / 3261

Partecipazione agli utili e alle perdite.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'.
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