CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VII
Art. 2551
2823 / 3261Diritti ed obbligazioni dei terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2551