Art. 2551 · Diritti ed obbligazioni dei terzi.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VII

Art. 2551

2823 / 3261

Diritti ed obbligazioni dei terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
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