CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VII
Art. 2550
2822 / 3261Pluralità di associazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2550