Art. 2550 · Pluralità di associazioni.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VII

Art. 2550

2822 / 3261

Pluralità di associazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
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