Art. 2546 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo II

Art. 2546

2818 / 3261

Nozione.

In vigore dal 1 gen 2004
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2546