CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo II
Art. 2546
2818 / 3261Nozione.
In vigore dal 1 gen 2004
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2546