CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 2544
2799 / 3261Sistemi di amministrazione.
In vigore dal 1 gen 2004
Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall', i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all', i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'decies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative nè gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2544