CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 2539
2794 / 3261Rappresentanza nell'assemblea.
In vigore dal 26 mar 2015
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l'art. 150-bis, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2539