CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. III
Art. 2535
2790 / 3261Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.
In vigore dal 1 gen 2004
(Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente).
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell', terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell', la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2535