CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. III
Art. 2525
2780 / 3261Quote e azioni.
In vigore dal 14 gen 2005
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro nè per le azioni superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli , e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli . Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2525