CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. II
Art. 2522
2777 / 3261Numero dei soci.
In vigore dal 1 gen 2017
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
Note all'articolo
- La L. 27 febbraio 1985, n. 49 come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 17, comma 5-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative costituite da meno di nove soci".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2522