CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 2520
2775 / 3261Leggi speciali.
In vigore dal 1 gen 2004
Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2520