Art. 2520 · Leggi speciali.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. I

Art. 2520

2775 / 3261

Leggi speciali.

In vigore dal 1 gen 2004
Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2520