CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 2516
2771 / 3261Rapporti con i soci.
In vigore dal 1 gen 2004
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2516