CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2510
2381 / 3261Società con prevalenti interessi stranieri.
In vigore dal 1 gen 2004
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2510