CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2506 quater
2412 / 3261Effetti della scissione.
In vigore dal 1 gen 2004
La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l', numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2506-quater