Art. 249 · Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 249

288 / 3261

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

In vigore dal 7 feb 2014
Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L'azione è imprescrittibile. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell' e il secondo comma dell'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-249