Art. 248 · Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 248

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Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.

In vigore dal 7 feb 2014
Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità. L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. L'azione è imprescrittibile. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell' e il secondo comma dell'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-248