CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 248
287 / 3261Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.
In vigore dal 7 feb 2014
Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.
Imprescrittibilità.
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell' e il secondo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-248