Art. 2475 · Amministrazione della società.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. III

Art. 2475

2724 / 3261

Amministrazione della società.

In vigore dal 14 dic 2021
L'istituzione degli assetti di cui all', secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'. Si applica l'. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, quarto e quinto comma dell'. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli . Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell' sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Si applica, in quanto compatibile, l'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2475