Art. 2472 · Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. II

Art. 2472

2719 / 3261

Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti.

In vigore dal 30 mar 2009
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2472