CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VII›Sez. II
Art. 2472
2719 / 3261Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti.
In vigore dal 30 mar 2009
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2472