CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 247
286 / 3261Legittimazione passiva.
In vigore dal 20 set 1975
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-247