Art. 2458 · Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VI

Art. 2458

2702 / 3261

Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori.

In vigore dal 1 gen 2004
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2458