CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VI
Art. 2458
2702 / 3261Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori.
In vigore dal 1 gen 2004
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2458