Art. 2456 · Revoca degli amministratori.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VI

Art. 2456

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Revoca degli amministratori.

In vigore dal 1 gen 2004
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni. Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2456