CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VI
Art. 2456
2700 / 3261Revoca degli amministratori.
In vigore dal 1 gen 2004
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2456