CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VI
Art. 2453
2697 / 3261Denominazione sociale.
In vigore dal 1 gen 2004
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2453