Art. 2453 · Denominazione sociale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VI

Art. 2453

2697 / 3261

Denominazione sociale.

In vigore dal 1 gen 2004
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2453