Art. 245 · Sospensione del termine
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 245

284 / 3261

Sospensione del termine

In vigore dal 7 feb 2014
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell' è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 novembre 2011, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 30/11/2011, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 cod. civ. e' sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacita' naturale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-245