Art. 2447 ter · Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. XI

Art. 2447 ter

2688 / 3261

Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

In vigore dal 7 apr 2010
La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell' destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l'affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale; g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2447-ter