CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. X
Art. 2437 quinquies
2675 / 3261Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati.
In vigore dal 1 gen 2004
(Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati).
Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione. 141a
Note all'articolo
- L'avviso di rettifica, in G.U. 04/07/2003, n. 153, nel modificare il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha introdotto il presente articolo, ha disposto che "alla pag. 53, seconda colonna, all'art. 1 nella parte in cui viene riportato l'art. 2437-quinquies del codice civile, [...] nel primo comma, dove e' scritto: «Se le azioni quotate sui mercati regolamentati ...», leggasi: «Se le azioni quotate in mercati regolamentati ...»"
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2437-quinquies