CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. IX
Art. 2434 bis
2656 / 3261Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio.
In vigore dal 7 apr 2010
Le azioni previste dagli non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2434-bis