Art. 2434 bis · Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. IX

Art. 2434 bis

2656 / 3261

Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio.

In vigore dal 7 apr 2010
Le azioni previste dagli non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2434-bis