Art. 2433 · Distribuzione degli utili ai soci.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. IX

Art. 2433

2646 / 3261

Distribuzione degli utili ai soci.

In vigore dal 1 gen 2004
La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell', secondo comma. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2433