CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. IX
Art. 2431
2644 / 3261Soprapprezzo delle azioni.
In vigore dal 1 gen 2004
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2431