CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 243 bis
319 / 3261Disconoscimento di paternità
In vigore dal 7 feb 2014
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-243-bis