Art. 243 bis · Disconoscimento di paternità
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 243 bis

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Disconoscimento di paternità

In vigore dal 7 feb 2014
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-243-bis