CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2420 bis
2631 / 3261Obbligazioni convertibili in azioni.
In vigore dal 1 gen 2004
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare nè la riduzione volontaria del capitale sociale, nè la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell', il rapporto di cambio e le modalità della conversione.
Note all'articolo
- Il D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che " Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis del codice civile, sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2420-bis