Art. 2414 · Contenuto delle obbligazioni.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2414

2624 / 3261

Contenuto delle obbligazioni.

In vigore dal 29 feb 2004
I titoli obbligazionari devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti. 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2414