Art. 2409 septies · Scambio di informazioni.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 4

Art. 2409 septies

2705 / 3280

Scambio di informazioni.

In vigore dal 7 apr 2010
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2409-septies