CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 4
Art. 2409 septies
2686 / 3261Scambio di informazioni.
In vigore dal 7 apr 2010
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2409-septies