Art. 2408 · Denunzia al collegio sindacale.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 3

Art. 2408

2617 / 3261

Denunzia al collegio sindacale.

In vigore dal 1 gen 2004
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell', convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2408