CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 3
Art. 2408
2617 / 3261Denunzia al collegio sindacale.
In vigore dal 1 gen 2004
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell', convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2408