Art. 2406 · Omissioni degli amministratori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 3

Art. 2406

2615 / 3261

Omissioni degli amministratori.

In vigore dal 1 gen 2004
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2406