Art. 2406 · Omissioni degli amministratori.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 3

Art. 2406

2634 / 3280

Omissioni degli amministratori.

In vigore dal 29 apr 2026
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2406