CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 3
Art. 2399
2627 / 3280Cause d'ineleggibilità e di decadenza.
In vigore dal 29 apr 2026
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell' sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2399