CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2396 ter
2614 / 3280Denunzia all'organo di controllo
In vigore dal 29 apr 2026
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denunzia e riferirne all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì convocare l'assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2396-ter