CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2396 decies
2621 / 3280Amministratori
In vigore dal 29 apr 2026
L'amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2396-decies