CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VI
Art. 2379 bis
2583 / 3261Sanatoria della nullità.
In vigore dal 1 gen 2004
L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2379-bis