Art. 2359 quinquies · Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2359 quinquies

2562 / 3261

Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante.

In vigore dal 1 gen 2004
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2359-quinquies