CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. V
Art. 2359 quinquies
2562 / 3261Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante.
In vigore dal 1 gen 2004
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.
Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2359-quinquies