CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. V
Art. 2359 quater
2561 / 3261Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante.
In vigore dal 1 gen 2004
(Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante).
Le limitazioni dell' non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell', devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'.
Se il limite indicato dal terzo comma dell' è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli . Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall', secondo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il terzo comma dell'art. 2359-quater si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle societa' controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell'art. 2359-bis del codice civile. Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2359-quater