Art. 2357 quater · Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. V

Art. 2357 quater

2559 / 3261

Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni.

In vigore dal 29 feb 2004
Salvo quanto previsto dall', secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2357-quater