Art. 2339 · Responsabilità dei promotori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. III

Art. 2339

2529 / 3261

Responsabilità dei promotori.

In vigore dal 1 gen 2004
I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi: 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2339