CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. III
Art. 2339
2529 / 3261Responsabilità dei promotori.
In vigore dal 1 gen 2004
I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell';
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2339