Art. 2330 bis · Pubblicazione dell'atto costitutivo
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. I

Art. 2330 bis

Abrogato2524 / 3280

Pubblicazione dell'atto costitutivo

In vigore dal 1 gen 2004
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disponendo (con l'art. 1, comma 1) la sostituzione del Libro V, Titolo V, Capo V, non ha piu' previsto il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2330-bis